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Chi siamo

Statuto

 
 


ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE

E' costituta un'Associazione sportiva dilettantistica ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IL FILOTTO" di seguito "l'Associazione".


ARTICOLO 2
SEDE E DURATA

La sede dell'Associazione è ubicata ad Avola (SR). La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.


ARTICOLO 3
SCOPO

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. Essa ha per scopo il miglioramento psico-fisico e morale della collettività favorendo la diffusione e la pratica sia agonistica (dilettanti) che didattica e di propaganda dello sport dilettantistico in genere ed in particolare biliardo, scacchi, dama, giochi di società, calcio balilla, ping pong e tutto lo sport dilettantistico in genere. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:
1. perseguire finalità sportive dilettantistiche, amatoriali e ricreative attraverso la gestione di attività sportive, agonistiche, didattiche, ricreative ed aggregative ivi comprese attività culturali, attività di svago, attività di tempo libero, nonché attività teatrali, musicali, artistiche e centro benessere;
2. svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione e realizzazione di immobili, di impianti ed attrezzature sportive e ricreative e/o per conto di Enti pubblici e/o privati, per il conseguimento delle finalità sociali;
3. partecipare alla promozione, all'organizzazione e allo svolgimento di gare, campionati ed in generale all'attività sportiva dilettantistica della Federazione Sportiva Nazionale a cui l'Associazione intende affiliarsi e/o agli Enti di Promozione sportiva a cui intenderà aderire;
4. promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
5. svolgere attività ricreative in favore dei propri soci correlate allo scopo sociale, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro con somministrazione di alimenti e bevande.
L'Associazione intende affiliarsi ad una Federazione Sportiva Nazionale e/o Ente di Promozione Sportiva. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazione Sportiva nazionale cui si affilierà, allo statuto e ai regolamenti di Enti di promozione sportiva cui l'Associazione intenderà affiliarsi, e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. L'Associazione potrà inoltre aderire ad altre Associazioni o Società aventi finalità analoghe alle proprie. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio annuale. L'associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.


ARTICOLO 4
SOCI

I soci dell'Associazione possono essere persone fisiche che ne condividono gli scopi e che s'impegnano a realizzarli. Sono soci ordinari coloro che partecipano alle attività organizzate dall'Associazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

 


ARTICOLO 5

DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto. Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 12. La qualifica di socio dà diritto a frequentare tutte le iniziative promosse dall'Associazione. I soci hanno il dovere di difendere in campo sportivo il buon nome dell' Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione ed organismi ai quali l'Associazione aderisce.


ARTICOLO 6
DECADENZA DEI SOCI

La qualifica di socio non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:
a) per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio Direttivo;
b) per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione o al perseguimento del fine sociale.
Il socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all'Associazione non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.


ARTICOLO 7
ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:
l'Assemblea generale dei soci;
il Presidente;
il Consiglio Direttivo.


ARTICOLO 8
FUNZIONAMENTO DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell' Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati che all'atto della richiesta ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione i soli soci non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all'Assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.


ARTICOLO 9
VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

 


ARTICOLO 10

ASSEMBLEA ORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione. In alternativa la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano). Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo. Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito:
- all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi di ciascun anno;
- all'approvazione dei regolamenti sociali;
- alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- a tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.


ARTICOLO 11
ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione. In alternativa la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano). Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
- approvazione e adeguamento dello statuto sociale;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.
L'assemblea straordinaria potrà deliberare la modifica della veste giuridica in società sportiva qualora ciò si rendesse opportuno per l'ampliamento delle attività statutarie.


ARTICOLO 12
CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 7 membri. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, tuttavia potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei compensi a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell'ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni (quadriennio olimpico) e i suoi componenti sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e tenuto conto dei divieti e delle incompatibilità di legge e dei regolamenti sportivi. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.


ARTICOLO 13
COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a)   deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b)  redigere il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre    all'Assemblea;
c)   convocare le assemblee dei soci;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi l'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
e)    attuare le finalità previste dallo statuto e le delibere prese dall'Assemblea dei soci;
f)   affidare a singoli consiglieri la responsabilità di singole attività sportive, amministrative o gestionali, precisando comunque che in caso di divergenze le decisioni del Consiglio Direttivo prevalgono sempre su quelle dei consiglieri delegati.


 


ARTICOLO 14
IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vice-Presidente o dal consigliere più anziano.


ARTICOLO 15
DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, subentreranno i primi dei non eletti. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere ì suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nel primo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.


ARTICOLO 16
IL RENDICONTO

Il Consiglio Direttivo redige i bilanci dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico - finanziaria dell'Associazione. Il Bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.


ARTICOLO 17
ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

 


ARTICOLO 18
ENTRATE

Le entrate dell' Associazione sono costituite:
da tutti gli introiti che possono provenire all'Associazione dallo svolgimento delle sue attività sociali, istituzionali e ricreative;
da ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell'associazione purché non in contrasto con le finalità sociali.


ARTICOLO 19
IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, anche in seguito a successioni lasciti e donazioni;
dai trofei vinti.
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.


ARTICOLO 20
SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, nominerà uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ai fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.


ARTICOLO 21
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I soci si impegnano a non adire il Giudice ordinario per qualsiasi controversia inerente i rapporti associativi. Tali controversie saranno decise da un arbitro unico nominato dal Presidente del Comitato regionale della Federazione Sportiva Nazionale della regione nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato.


ARTICOLO 22
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del Coni e della Federazione Sportiva Nazionale a cui l'Associazione si affilierà ed in via residuale le norme del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.

 
 
 
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